Città di Vicenza

Accensione impianti di riscaldamento e raffrescamento

Aggiornato al: 06/11/2023

La normativa vigente in materia di risparmio e contenimento dei consumi energetici stabilisce, nel Comune di Vicenza, che il periodo annuo consentito per l’accensione degli impianti di riscaldamento va dal 15 ottobre al 15 aprile, per un massimo di 14 ore giornaliere di funzionamento (anche frazionate).
Al di fuori di tali periodi, gli impianti termici possono essere attivati solo in presenza di situazioni climatiche che ne giustifichino l'utilizzo e, comunque, con una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita in via ordinaria. In questi casi per il Comune di Vicenza la durata giornaliera non può superare le 7 ore.
Per situazioni climatiche particolarmente sfavorevoli, che giustifichino un ampliamento del periodo annuale di esercizio degli impianti termici e la durata giornaliera di attivazione, il sindaco può emettere un provvedimento in deroga conforme alla delibera di giunta immediatamente esecutiva. Il sindaco, per gli stessi motivi, può stabilire riduzioni della temperatura ambiente massima consentita, sia nei centri abitati, sia nei singoli immobili.
È in ogni caso doveroso mantenere l’impegno di limitare il più possibile i consumi energetici per contribuire alla salvaguardia dell’ambiente e per ridurre le concentrazioni degli inquinanti in atmosfera urbana: l’abitudine di vivere in ambienti dalle temperature estreme (massimo calore in inverno e massimo freddo d’estate), oltre che malsana, aumenta, infatti, i consumi energetici e l’inquinamento atmosferico.
Anche la scarsa attenzione all’efficienza degli impianti termici contribuisce allo spreco d’energia.

Sono esclusi dalle limitazioni gli edifici adibiti a: ricovero o cura di minori o anziani; scuole materne; asili nido; ospedali; case di cura; alberghi; pensioni; piscine; saune; attività industriali e artigianali in cui ostino esigenze tecnologiche o di produzione, ecc.

In presenza di particolari situazioni impiantistiche, le disposizioni relative alla durata di attivazione giornaliera degli impianti termici (14 ore al giorno) possono non essere applicate nei seguenti casi:

Temperature estive e condizionatori

Il DPR N. 74/2013 stabilisce che, quando è in funzione un impianto di climatizzazione estiva, la media ponderata delle temperature dell'aria, misurate nei singoli ambienti raffrescati di ciascuna unità immobiliare, non deve essere minore di 26°C (-2°C di tolleranza) per tutte le tipologie di uffici. Solo per gli immobili adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili, le autorità comunali possono concedere deroghe ai limiti di temperatura dell'aria, ma soltanto se le esigenze di produzione richiedono temperature più basse del valore limite o se l'energia termica per la climatizzazione "deriva da sorgente non convenientemente utilizzabile in altro modo". Il mantenimento della temperatura dell'aria negli ambienti, inoltre, dovrà essere ottenuto con accorgimenti che non comportano spreco di energia.