Città di Vicenza

AUA - Autorizzazione Unica Ambientale

L'autorizzazione Unica Ambientale (AUA) è stata introdotta dal D.P.R. n. 59 del 3 marzo 2013 come strumento di semplificazione degli adempimenti amministrativi gravanti sulle imprese inerenti il rilascio, la formazione, il rinnovo e l'aggiornamento di almeno uno delle seguenti titoli abilitativi:

  1. autorizzazione agli scarichi (acque reflue industriali, assimilate al domestico non in fognatura, meteoriche di dilavamento) di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
  2. comunicazione preventiva per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti da aziende previste dall'art. 112 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
  3. autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all art. 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
  4. autorizzazione generale di cui all'art. 271 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

  5. comunicazione di impatto acustico e nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;
  6. autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99;
  7. comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

L'AUA viene rilasciata dallo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) competente per territorio e si applica alle imprese come definite dall'art. 2 del Decreto del Ministro delle Attività Produttive 18 aprile 2005 indipendentemente dalla loro dimensione.

L'AUA non si applica agli impianti soggetti ad AIA (Autorizzazione Integrata Ambientale) e ai procedimenti di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) qualora la norma preveda che il provvedimento finale sostituisca tutti glia altri atti di assenso. La Regione Veneto, con deliberazione della Giunta Regionale n. 1775 del 3 ottobre 2013, ha inoltre escluso:

La richiesta di AUA va inviata dal gestore dell'impianto, personalmente o tramite procuratore, esclusivamente in via telematica tramite il portale www.impresainungiorno.gov.it

Lo Sportello Unico per le Attività Produttive SUAP invia la richiesta all'Autorità competente (di norma la Provincia; il Comune per i casi riportati nel successivo paragrafo) e agli altri enti che partecipano al procedimento per ambito di competenza (di norma Comune, Ente Gestore della fognatura, ASL, ecc).

Trascorsi 30 giorni senza richiesta di integrazioni, la domanda si intende regolarmente presentata.

Se l'AUA sostituisce titoli abilitativi ambientali per i quali la conclusione del procedimento è inferiore o pari a 90 giorni, l'Autorità competente, può indire la conferenza dei servizi (e ne ha l'obbligo qualora previsto dalla legge), quindi adotta il provvedimento finale entro 90 giorni e infine lo trasmette al SUAP che rilascia il titolo.

Se l'AUA sostituisce titoli abilitativi ambientali per i quali la conclusione del procedimento è superiore a 90 giorni, il SUAP indice entro 30 giorni la conferenza dei servizi. L'Autorità competente adotta l'AUA entro 120 giorni dal ricevimento della domanda, salvo integrazioni e il SUAP rilascia telematicamente il provvedimento all'impresa.

Le spese e i diritti sono quelli previsti per i vari provvedimenti dall'Autorità competente.

L'AUA ha durata di 15 anni dal rilascio.

Per approfondimenti vedere le FAQ pubblicate sul sito della Regione Veneto

https://www.regione.veneto.it/web/ambiente-e-territorio/faq-in-materia-di-a.u.a.

La competenza del Comune in merito al rilascio delle AUA

Al Comune compete il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale nei seguenti due casi:

  1. qualora l'impresa sia assoggettata esclusivamente all'autorizzazione allo scarico di acque reflue assimilate alle domestiche di cui all'art. 34 delle N.T.A. del Piano di Tutela delle Acque (PTA) con recapito in suolo o in corpo idrico superficiale;

  2. qualora l'impresa sia assoggettata, esclusivamente o in combinazione con uno dei casi previsti al punto precedente, alla comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 o 6, della Legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Disposizioni in materia di impatto acustico).