DECRETO-LEGGE 24 marzo 2022, n. 24 

Disposizioni urgenti per il superamento  delle  misure  di  contrasto
alla diffusione  dell'epidemia  da  COVID-19,  in  conseguenza  della
cessazione dello stato di emergenza. (22G00034) 
(GU n.70 del 24-3-2022)
 
 Vigente al: 25-3-2022  
 

 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Visti  gli  articoli  32  e  117,  secondo  e  terzo  comma,  della
Costituzione; 
  Visto l'articolo 16 della Costituzione,  che  consente  limitazioni
della liberta' di circolazione per ragioni sanitarie; 
  Visto il decreto-legge  25  marzo  2020,  n.  19,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020,  n.  35,  recante  «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»; 
  Visto il decreto-legge 16  maggio  2020,  n.  33,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante  «Ulteriori
misure  urgenti  per  fronteggiare  l'emergenza   epidemiologica   da
COVID-19»; 
  Visto il decreto-legge 1°  aprile  2021,  n.  44,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021,  n.  76,  recante  «Misure
urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia  di
vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici»; 
  Visto il decreto-legge 22  aprile  2021,  n.  52,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021,  n.  87,  recante  «Misure
urgenti per la graduale ripresa delle attivita' economiche e  sociali
nel  rispetto  delle  esigenze  di  contenimento   della   diffusione
dell'epidemia da COVID-19»; 
  Visto il decreto-legge 23 luglio  2021,  n.  105,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, recante «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per
l'esercizio in sicurezza di attivita' sociali ed economiche»; 
  Visto il decreto-legge 6  agosto  2021,  n.  111,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133, recante «Misure
urgenti per l'esercizio in  sicurezza  delle  attivita'  scolastiche,
universitarie, sociali e in materia di trasporti»; 
  Visto il decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 19 novembre 2021, n. 165, recante  «Misure
urgenti  per  assicurare  lo  svolgimento  in  sicurezza  del  lavoro
pubblico e  privato  mediante  l'estensione  dell'ambito  applicativo
della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di
screening»; 
  Visto il decreto-legge 8 ottobre  2021,  n.  139,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  3  dicembre  2021,  n.   205,   recante
«Disposizioni  urgenti  per  l'accesso  alle   attivita'   culturali,
sportive e ricreative,  nonche'  per  l'organizzazione  di  pubbliche
amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali»; 
  Visto il decreto-legge 26 novembre 2021, n.  172,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 21 gennaio 2022,  n.  3,  recante  «Misure
urgenti per il  contenimento  dell'epidemia  da  COVID-19  e  per  lo
svolgimento in sicurezza delle attivita' economiche e sociali»; 
  Visto il decreto-legge 24 dicembre 2021, n.  221,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11, recante  «Proroga
dello  stato  di  emergenza  nazionale  e  ulteriori  misure  per  il
contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19»; 
  Visto il decreto-legge  7  gennaio  2022,  n.  1,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 4  marzo  2022,  n.  18,  recante  «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza  COVID-19,  in  particolare  nei
luoghi di lavoro, nelle scuole  e  negli  istituti  della  formazione
superiore»; 
  Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31  gennaio  2020,
del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021 e del  21
aprile 2021, nonche' gli articoli 1, comma 1,  del  decreto-legge  23
luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  16
settembre 2021, n. 126, e 1, comma 1, del decreto-legge  24  dicembre
2021, n. 221, convertito, con modificazioni, dalla legge 18  febbraio
2022, n. 11, con cui e' stato dichiarato e prorogato fino al 31 marzo
2022 lo stato di  emergenza  sul  territorio  nazionale  relativo  al
rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie  derivanti  da
agenti virali trasmissibili; 
  Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale  della  sanita'
dell'11 marzo 2020, con la quale  l'epidemia  da  COVID-19  e'  stata
valutata  come  «pandemia»   in   considerazione   dei   livelli   di
diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale; 
  Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica; 
  Considerata l'esigenza di superare lo stato di  emergenza  dettando
le disposizioni necessarie  alla  progressiva  ripresa  di  tutte  le
attivita' in via ordinaria; 
  Ritenuto che, nonostante la  cessazione  dello  stato  d'emergenza,
persistano comunque  esigenze  di  contrasto  del  diffondersi  della
pandemia da COVID-19; 
  Considerata  la  necessita'  di  aggiornamento  e  revisione  delle
modalita' di  gestione  dei  casi  di  positivita'  all'infezione  da
SARS-CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 17 marzo 2022; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  dei
Ministri della salute, dell'istruzione e della  difesa,  di  concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                                Emana 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
Disposizioni volte a favorire il rientro  nell'ordinario  in  seguito
        alla cessazione dello stato di emergenza da COVID-19 
 
  1. Allo scopo di adeguare all'evoluzione dello stato della pandemia
da COVID-19 le misure di contrasto in ambito organizzativo, operativo
e logistico emanate con ordinanze di  protezione  civile  durante  la
vigenza dello stato di emergenza  dichiarato  con  deliberazione  del
Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, da ultimo prorogato  fino
al  31  marzo  2022,  preservando,  fino  al  31  dicembre  2022,  la
necessaria capacita' operativa e di pronta reazione  delle  strutture
durante la fase di progressivo rientro nell'ordinario, possono essere
adottate  una  o  piu'  ordinanze  ai  sensi   di   quanto   previsto
dall'articolo 26 del decreto legislativo 2 gennaio  2018,  n.  1.  Le
citate ordinanze, da  adottare  entro  il  medesimo  termine  del  31
dicembre  2022,   su   richiesta   motivata   delle   Amministrazioni
competenti, possono contenere misure derogatorie negli ambiti di  cui
al primo periodo, individuate  nel  rispetto  dei  principi  generali
dell'ordinamento giuridico e delle  norme  dell'Unione  europea,  con
efficacia limitata fino al 31 dicembre 2022. Le ordinanze di  cui  al
presente articolo sono adottate nel limite delle risorse  finanziarie
disponibili a legislazione vigente e sono comunicate  tempestivamente
alle Camere. 
                               Art. 2 
 
Misure  urgenti  connesse  alla   cessazione   delle   funzioni   del
  Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle
  misure di contenimento e  contrasto  dell'emergenza  epidemiologica
  COVID-19 
  1. Al fine di continuare a  disporre,  anche  successivamente  alla
data del 31 marzo 2022, di una struttura con  adeguate  capacita'  di
risposta  a  possibili  aggravamenti  del   contesto   epidemiologico
nazionale in ragione della epidemia da  COVID-19,  nei  limiti  delle
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili  a  legislazione
vigente, dal 1° aprile 2022, e' temporaneamente  istituita  un'Unita'
per il completamento della campagna vaccinale  e  per  l'adozione  di
altre misure di  contrasto  alla  pandemia,  che  opera  fino  al  31
dicembre 2022. Il direttore dell'Unita' e' nominato con  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 122 del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, senza nuovi o maggiori  oneri.  Il
direttore agisce con i poteri attribuiti al Commissario straordinario
dal predetto articolo 122 del decreto-legge n. 18  del  2020  e,  con
proprio   provvedimento,   definisce   la   struttura    dell'Unita',
avvalendosi di una parte del personale della  Struttura  di  supporto
alle attivita'  del  citato  Commissario  straordinario,  nonche'  di
personale in servizio presso il Ministero della  salute,  secondo  le
modalita' indicate dallo stesso Ministero,  senza  nuovi  o  maggiori
oneri a carico della finanza pubblica. Con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del  Ministro  della  salute,  e'
nominato un dirigente di prima  fascia,  appartenente  ai  ruoli  del
Ministero della salute, al quale sono attribuite le funzioni vicarie,
e che opera in coordinamento e a supporto del  direttore  dell'Unita'
di cui al presente comma, senza  nuovi  o  maggiori  oneri.  L'Unita'
subentra in tutti  i  rapporti  attivi  e  passivi  facenti  capo  al
Commissario straordinario per l'attuazione e il  coordinamento  delle
misure di  contenimento  e  contrasto  dell'emergenza  epidemiologica
COVID-19 e, in raccordo con  il  Ministero  della  salute  e  con  il
supporto tecnico dell'Ispettorato generale  della  sanita'  militare,
cura la definizione e, ove possibile, la conclusione delle  attivita'
amministrative, contabili e giuridiche ancora in corso alla data  del
31  marzo  2022,  gia'  attribuite  alla  competenza   del   predetto
Commissario straordinario. Al direttore dell'Unita' e'  assegnata  la
titolarita'  della  contabilita'  speciale  e  del   conto   corrente
bancario, di cui al comma 9 dell'articolo 122 del decreto-legge n. 18
del 2020. Alla medesima Unita'  si  applicano,  ove  compatibili,  le
disposizioni di cui al citato articolo 122 del  decreto-legge  n.  18
del 2020. 
  2. Al 31  dicembre  2022,  l'Unita'  procede  alla  chiusura  della
contabilita' speciale e del conto corrente di  cui  al  comma  1,  ai
sensi dell'articolo 44-ter, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e le
eventuali somme ivi giacenti sono versate  all'entrata  del  bilancio
dello Stato per essere riassegnate in tutto o  in  parte,  anche  con
profilo pluriennale, mediante decreto del Ragioniere  Generale  dello
Stato, ai pertinenti stati di previsione della  spesa.  Le  eventuali
risorse non piu' necessarie sono acquisite  all'erario.  A  decorrere
dal 1° gennaio 2023, l'Unita' di cui al comma 1  e'  soppressa  e  il
Ministero della salute subentra nelle funzioni e in tutti i  rapporti
attivi e passivi facenti capo all'Unita' di cui al comma 1. 
  3. Al fine  di  rafforzare  l'efficienza  operativa  delle  proprie
strutture per garantire le azioni  di  supporto  nel  contrasto  alle
pandemie in favore dei sistemi sanitari  regionali,  assicurando  gli
approvvigionamenti di farmaci e vaccini per la cura  delle  patologie
epidemico-pandemiche  emergenti  e  di  dispositivi   di   protezione
individuale, anche in relazione agli  obiettivi  ed  agli  interventi
connessi,  nell'immediato,  alla  attuazione  del  piano   strategico
nazionale dei vaccini di cui all'articolo 1,  commi  457  e  seguenti
della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il Ministero  della  salute  e'
autorizzato  ad  assumere,  a  decorrere  dal  1°ottobre  2022,   con
contratto di lavoro subordinato a tempo  indeterminato,  in  aggiunta
alle vigenti facolta' assunzionali, un contingente di personale cosi'
composto: 3 dirigenti di seconda fascia,  3  dirigenti  sanitari;  50
unita' di  personale  non  dirigenziale  con  professionalita'  anche
tecnica, da inquadrare nell'area III,  posizione  economica  F1,  del
comparto funzioni centrali. La dotazione organica del Ministero della
salute e' incrementata di 3 dirigenti di II fascia,  di  3  dirigenti
sanitari e di 50 unita' di personale  non  dirigenziale  appartenenti
all'area III. Le assunzioni del presente comma  sono  autorizzate  in
deroga all'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 9 giugno  2021,  n.
80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113,
nonche' in deroga all'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 30
marzo  2001,  n.  165.  Per  l'attuazione  del  presente   comma   e'
autorizzata la  spesa  di  euro  760.837  per  l'anno  2022  ed  euro
3.043.347 annui a decorrere dall'anno 2023. 
  4. Al reclutamento del contingente di personale di cui al  comma  3
si provvede mediante l'indizione di concorsi pubblici, senza  obbligo
di previo espletamento delle procedure di mobilita', con le modalita'
semplificate previste dall'articolo  10  del  decreto-legge  1°aprile
2021, n. 44, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  28  maggio
2021, n. 76, anche avvalendosi della Commissione per l'attuazione del
progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni  di  cui
all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.
165, nonche' tramite l'utilizzo di vigenti  graduatorie  di  concorsi
pubblici o attraverso procedure  di  mobilita'  volontaria  ai  sensi
dell'articolo 30 del citato decreto legislativo n. 165 del  2001.  Il
personale assunto e' progressivamente assegnato fino al  31  dicembre
2022, all' Unita' di cui al comma 1, in  sostituzione  del  personale
appartenente ad altre amministrazioni, in servizio presso la predetta
Unita'. Per l'attuazione  del  presente  comma  e'  autorizzata,  per
l'anno 2022, una spesa pari ad euro 200.000  per  la  gestione  delle
procedure concorsuali e  una  spesa  pari  ad  euro  124.445  per  le
maggiori  spese  di  funzionamento  derivanti   dall'assunzione   del
predetto contingente di personale. 
  5. Il Ministero della salute provvede entro  il  31  dicembre  2022
alla  definizione  del  nuovo  assetto  organizzativo.  Le   funzioni
attribuite al predetto Ministero dal presente  articolo,  nelle  more
della riorganizzazione, sono assicurate dal Segretariato generale  di
cui all'articolo 2 del  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 11 febbraio 2014,  n.  59  o  da  altra  direzione  generale
individuata con decreto del Ministro della salute. 
  6. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 3  e  4,  pari  a
euro 1.085.282 per l'anno 2022 e ad euro 3.043.347 annui a  decorrere
dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente  riduzione  dello
stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai  fini
del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali», della missione «Fondi da ripartire» dello  stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno
2022, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero della salute. 
  7. Ai fini dell'immediata  attuazione  del  presente  articolo,  il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato  ad  apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
  8. All'articolo 47-bis del decreto legislativo 30 luglio  1999,  n.
300, al comma 2, dopo le parole «degli  alimenti»  sono  inserite  le
seguenti: «, di contrasto a ogni emergenza  sanitaria,  nonche'  ogni
iniziativa volta  alla  cura  delle  patologie  epidemico  pandemiche
emergenti.». 
                               Art. 3 
 
Disciplina del potere di  ordinanza  del  Ministro  della  salute  in
  materia di ingressi nel territorio nazionale e per la  adozione  di
  linee guida e protocolli connessi alla pandemia da COVID-19 
  1.  Al  decreto-legge  22  aprile  2021,  n.  52,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, a decorrere dal  1°
aprile 2022, l'articolo 10-bis e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 10-bis (Disciplina del potere di ordinanza del Ministro della
salute in materia di ingressi  nel  territorio  nazionale  e  per  la
adozione di linee  guida  e  protocolli  connessi  alla  pandemia  da
COVID-19). - 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 32 della
legge 23 dicembre 1978, n. 833, a decorrere dal 1° aprile 2022 e fino
al 31 dicembre 2022, in conseguenza della cessazione dello  stato  di
emergenza e in relazione all'andamento  epidemiologico,  il  Ministro
della salute, con propria ordinanza: 
    a) di concerto con i Ministri competenti per materia  o  d'intesa
con la Conferenza delle  regioni  e  delle  province  autonome,  puo'
adottare e aggiornare linee guida e protocolli volti  a  regolare  lo
svolgimento in sicurezza dei servizi e  delle  attivita'  economiche,
produttive e sociali; 
    b) sentiti i Ministri competenti  per  materia,  puo'  introdurre
limitazioni agli spostamenti  da  e  per  l'estero,  nonche'  imporre
misure sanitarie in dipendenza dei medesimi spostamenti.». 
                               Art. 4 
 
                    Isolamento e autosorveglianza 
 
  1.  Al  decreto-legge  22  aprile  2021,  n.  52,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, a decorrere dal  1°
aprile 2022, dopo l'articolo 10-bis e' inserito il seguente: 
  «Art. 10-ter (Isolamento e autosorveglianza). - 1. A decorrere  dal
1° aprile 2022 e' fatto divieto di mobilita' dalla propria abitazione
o dimora alle persone  sottoposte  alla  misura  dell'isolamento  per
provvedimento dell'autorita' sanitaria in quanto  risultate  positive
al SARS-CoV-2, fino all'accertamento della guarigione. 
  2. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 1, a coloro  che
hanno avuto contatti stretti  con  soggetti  confermati  positivi  al
SARS-CoV-2 e' applicato il regime dell'autosorveglianza,  consistente
nell'obbligo  di  indossare  dispositivi  di  protezione  delle   vie
respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti e
con esclusione delle ipotesi di cui all'articolo 10-quater, commi 4 e
5, fino al decimo giorno successivo alla  data  dell'ultimo  contatto
stretto  con  soggetti  confermati  positivi  al  SARS-CoV-2   e   di
effettuare un test antigenico rapido o molecolare per la  rilevazione
di SARS-CoV-2, anche presso centri privati  a  cio'  abilitati,  alla
prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno
successivo alla data dell'ultimo contatto. 
  3. Con circolare  del  Ministero  della  salute  sono  definite  le
modalita' attuative dei commi 1 e 2.  La  cessazione  del  regime  di
isolamento di cui al comma 1 consegue all'esito negativo di  un  test
antigenico rapido o molecolare  per  la  rilevazione  di  SARS-CoV-2,
effettuato  anche  presso  centri  privati  a  cio'   abilitati.   In
quest'ultimo caso, la trasmissione, con modalita' anche elettroniche,
al  dipartimento  di  prevenzione  territorialmente  competente   del
referto, con esito  negativo,  determina  la  cessazione  del  regime
dell'isolamento.». 
                               Art. 5 
 
          Dispositivi di protezione delle vie respiratorie 
 
  1.  Al  decreto-legge  22  aprile  2021,  n.  52,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, a decorrere dal  1°
aprile 2022, dopo  l'articolo  10-ter,  come  inserito  dal  presente
decreto, e' inserito il seguente: 
  «Art. 10-quater (Dispositivi di protezione delle vie respiratorie).
- 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3  per  il  sistema
educativo, scolastico e formativo, fino al 30 aprile  2022  e'  fatto
obbligo  di  indossare  i  dispositivi  di   protezione   delle   vie
respiratorie di tipo FFP2 nei seguenti casi: 
    a) per l'accesso ai seguenti mezzi di  traporto  e  per  il  loro
utilizzo: 
      1) aeromobili adibiti a servizi  commerciali  di  trasporto  di
persone; 
      2)  navi  e  traghetti   adibiti   a   servizi   di   trasporto
interregionale; 
      3)  treni  impiegati  nei  servizi  di  trasporto   ferroviario
passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e  Alta
Velocita'; 
      4) autobus adibiti  a  servizi  di  trasporto  di  persone,  ad
offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo  o
periodico su un percorso che collega piu' di due  regioni  ed  aventi
itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti; 
      5) autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente; 
      6) mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico  locale  o
regionale; 
      7) mezzi di trasporto  scolastico  dedicato  agli  studenti  di
scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado; 
    b) per  l'accesso  a  funivie,  cabinovie  e  seggiovie,  qualora
utilizzate con la chiusura  delle  cupole  paravento,  con  finalita'
turistico-commerciale e anche ove ubicate in comprensori sciistici; 
    c) per gli spettacoli aperti  al  pubblico  che  si  svolgono  al
chiuso  o  all'aperto  in  sale  teatrali,  sale  da  concerto,  sale
cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal  vivo  e  in
altri locali assimilati, nonche' per gli  eventi  e  le  competizioni
sportivi. 
  2. Fino al 30 aprile 2022 in tutti i luoghi al  chiuso  diversi  da
quelli di cui al comma 1 e con esclusione delle  abitazioni  private,
e' fatto obbligo,  sull'intero  territorio  nazionale,  di  indossare
dispositivi di protezione delle vie respiratorie. 
  3. Fino al 30 aprile 2022, in sale da ballo,  discoteche  e  locali
assimilati, al chiuso, e' fatto obbligo di indossare i dispositivi di
protezione delle vie  respiratorie,  ad  eccezione  del  momento  del
ballo. 
  4. Non hanno l'obbligo di indossare il  dispositivo  di  protezione
delle vie respiratorie: 
    a) i bambini di eta' inferiore ai sei anni; 
    b) le persone con patologie o disabilita' incompatibili con l'uso
della mascherina, nonche' le persone che devono  comunicare  con  una
persona  con  disabilita'  in  modo  da  non  poter  fare   uso   del
dispositivo; 
    c) i soggetti che stanno svolgendo attivita' sportiva. 
  5. L'obbligo di  cui  al  comma  2  non  sussiste  quando,  per  le
caratteristiche dei  luoghi  o  per  le  circostanze  di  fatto,  sia
garantito  in  modo  continuativo   l'isolamento   da   persone   non
conviventi. 
  6. I vettori aerei, marittimi e terrestri, nonche' i loro delegati,
sono tenuti a verificare che l'utilizzo dei servizi di cui  al  comma
1, lettera a), avvenga nel rispetto  delle  prescrizioni  di  cui  al
medesimo comma 1. 
  7. I titolari o i gestori dei servizi e delle attivita' di  cui  ai
commi 1, lettere b) e c), 2 e 3 sono tenuti a verificare il  rispetto
delle prescrizioni di cui ai medesimi commi 1, 2 e 3. 
  8. Fino al 30 aprile 2022 sull'intero territorio nazionale,  per  i
lavoratori, sono considerati dispositivi  di  protezione  individuale
(DPI) di cui all'articolo 74, comma  1,  del  decreto  legislativo  9
aprile 2008, n. 81, le mascherine chirurgiche. Le disposizioni di cui
al presente comma si applicano anche ai lavoratori addetti ai servizi
domestici e familiari.». 
                               Art. 6 
 
              Graduale eliminazione del green pass base 
 
  1. All'articolo 2-quater del decreto-legge 22 aprile 2021,  n.  52,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17  giugno  2021,  n.  87,
concernente  le  uscite  temporanee  degli  ospiti  dalle   strutture
residenziali, a decorrere dal 1° aprile 2022, le parole «Alle persone
ospitate» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre  2022,
alle persone ospitate». 
  2. All'articolo 9-bis del decreto-legge  22  aprile  2021,  n.  52,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87,  in
materia  di  impiego   delle   certificazioni   verdi   COVID-19   da
vaccinazione, guarigione  o  test,  cosiddetto  green  pass  base,  a
decorrere  dal  1°  aprile   2022,   sono   apportate   le   seguenti
modificazioni: 
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1. Dal 1° al 30 aprile 2022, e' consentito sull'intero  territorio
nazionale  esclusivamente   ai   soggetti   muniti   di   una   delle
certificazioni verdi COVID-19 da  vaccinazione,  guarigione  o  test,
cosiddetto  green  pass  base,  l'accesso  ai  seguenti   servizi   e
attivita': 
    a) mense e catering continuativo su base contrattuale; 
    b) servizi di ristorazione  svolti  al  banco  o  al  tavolo,  al
chiuso,  da  qualsiasi  esercizio,  ad  eccezione  dei   servizi   di
ristorazione all'interno di alberghi e di altre  strutture  ricettive
riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati; 
    c) concorsi pubblici; 
    d) corsi di formazione pubblici e privati, fermo restando  quanto
previsto dall'articolo 9-ter.1 e dagli articoli 4-ter.1 e 4-ter.2 del
decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 28 maggio 2021, n. 76; 
    e) colloqui visivi in presenza con i detenuti  e  gli  internati,
all'interno degli istituti penitenziari per adulti e minori; 
    f)  partecipazione  del  pubblico  agli  spettacoli   aperti   al
pubblico, nonche' agli eventi e alle competizioni  sportivi,  che  si
svolgono all'aperto.»; 
    b) i commi 1-bis e 1-ter sono abrogati; 
    c) al comma 3, primo periodo, le parole «ai commi 1 e 1-bis» sono
sostituite dalle seguenti: «al comma 1». 
  3. All'articolo 9-ter.1 del decreto-legge 22 aprile  2021,  n.  52,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87,  in
materia di impiego delle certificazioni verdi COVID-19 per  l'accesso
in ambito scolastico, educativo e formativo, al comma 1, a  decorrere
dal 1° aprile 2022, le parole «31 marzo 2022, termine  di  cessazione
dello stato di emergenza» sono sostituite dalle seguenti: «30  aprile
2022». 
  4. All'articolo 9-ter.2 del decreto-legge 22 aprile  2021,  n.  52,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87,  in
materia di impiego delle certificazioni verdi COVID-19 per  l'accesso
alle strutture della formazione superiore, al comma  1,  a  decorrere
dal 1° aprile 2022, le parole «31 marzo 2022, termine  di  cessazione
dello stato di emergenza» sono sostituite dalle seguenti: «30  aprile
2022». 
  5. All'articolo 9-quater del decreto-legge 22 aprile 2021,  n.  52,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87,  in
materia di impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nei  mezzi  di
trasporto, a decorrere dal 1° aprile 2022, sono apportate le seguenti
modificazioni: 
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Dal 1° al 30 aprile
2022, e' consentito sull'intero territorio  nazionale  esclusivamente
ai soggetti muniti di una  delle  certificazioni  verdi  COVID-19  da
vaccinazione,  guarigione  o  test,  cosiddetto  green   pass   base,
l'accesso ai seguenti mezzi di trasporto e il loro utilizzo: 
    a) aeromobili adibiti  a  servizi  commerciali  di  trasporto  di
persone; 
    b)  navi   e   traghetti   adibiti   a   servizi   di   trasporto
interregionale, ad esclusione di quelli impiegati per i  collegamenti
marittimi  nello  Stretto  di  Messina  e  di  quelli  impiegati  nei
collegamenti marittimi da e per l'arcipelago delle Isole Tremiti; 
    c)  treni  impiegati  nei  servizi   di   trasporto   ferroviario
passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e  Alta
Velocita'; 
    d) autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad  offerta
indifferenziata,  effettuati  su  strada  in  modo   continuativo   o
periodico su un percorso che collega piu' di due  regioni  ed  aventi
itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti; 
    e) autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente.»; 
    b) i commi 2-bis e 2-ter sono abrogati; 
    c) al comma 3, primo periodo, le parole «e al comma  2-bis»  sono
sostituite  dalle  seguenti:  «,  fermo  restando   quanto   previsto
dall'articolo 10-quater, comma 6»; 
    d) al comma 3-bis, le  parole  «Fermo  restando  quanto  previsto
dall'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n.  19,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, le misure» sono
sostituite dalle seguenti: «Le misure» e le  parole  «e  fino  al  31
marzo 2022, termine di cessazione dello stato di emergenza nazionale»
sono soppresse; 
    e) al comma 4, le parole «, 2-bis» sono soppresse. 
  6. All'articolo 9-quinquies del decreto-legge 22  aprile  2021,  n.
52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87,
in materia di impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nel settore
pubblico, ai commi 1 e 6, a decorrere dal 1° aprile 2022,  le  parole
«31 marzo 2022, termine di cessazione dello stato di emergenza»  sono
sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2022». 
  7. All'articolo 9-sexies del decreto-legge 22 aprile 2021,  n.  52,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87,  in
materia di impiego delle certificazioni verdi COVID-19 da  parte  dei
magistrati negli uffici giudiziari, al comma 1, a  decorrere  dal  1°
aprile 2022, le parole «31 marzo 2022, termine  di  cessazione  dello
stato di emergenza» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2022». 
  8. All'articolo 9-septies del decreto-legge 22 aprile 2021, n.  52,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87,  in
materia di impiego delle certificazioni verdi  COVID-19  nel  settore
privato, a decorrere dal 1° aprile 2022 sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) ai commi  1  e  6,  le  parole  «31  marzo  2022,  termine  di
cessazione dello stato di emergenza» sono sostituite dalle  seguenti:
«30 aprile 2022»; 
    b) al comma 7, le parole «31 marzo 2022»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «30 aprile 2022». 
                               Art. 7 
 
           Graduale eliminazione del green pass rafforzato 
 
  1. All'articolo 9-bis.1 del decreto-legge 22 aprile  2021,  n.  52,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87,  in
materia  di  impiego   delle   certificazioni   verdi   COVID-19   da
vaccinazione  o  guarigione,  cosiddetto  green  pass  rafforzato,  a
decorrere  dal  1°  aprile   2022,   sono   apportate   le   seguenti
modificazioni: 
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Dal 1° al 30 aprile
2022, sull'intero territorio nazionale, e' consentito  esclusivamente
ai soggetti  in  possesso  delle  certificazioni  verdi  COVID-19  da
vaccinazione  o  guarigione,  cosiddetto   green   pass   rafforzato,
l'accesso ai seguenti servizi e attivita': 
    a) piscine, centri natatori, palestre,  sport  di  squadra  e  di
contatto, centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive,
per le attivita' che si svolgono al chiuso, nonche' spazi  adibiti  a
spogliatoi e docce, con esclusione dell'obbligo di certificazione per
gli accompagnatori  delle  persone  non  autosufficienti  in  ragione
dell'eta' o di disabilita'; 
    b) convegni e congressi; 
    c)  centri  culturali,  centri  sociali  e  ricreativi,  per   le
attivita' che si svolgono al  chiuso  e  con  esclusione  dei  centri
educativi per l'infanzia, compresi i centri  estivi,  e  le  relative
attivita' di ristorazione; 
    d) feste comunque denominate, conseguenti e non conseguenti  alle
cerimonie civili o religiose, nonche' eventi a queste assimilati  che
si svolgono al chiuso; 
    e) attivita' di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casino'; 
    f) attivita' che abbiano luogo in sale  da  ballo,  discoteche  e
locali assimilati; 
    g)  partecipazione  del  pubblico  agli  spettacoli   aperti   al
pubblico, nonche' agli eventi e alle competizioni  sportivi,  che  si
svolgono al chiuso.». 
    b) al comma 3, il terzo e il quarto periodo sono soppressi. 
  2. All'articolo 1-bis del decreto-legge  1°  aprile  2021,  n.  44,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76,  in
materia  di  accesso  dei  visitatori   a   strutture   residenziali,
socio-assistenziali, sociosanitarie  e  hospice,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1-bis, le parole «e fino alla cessazione dello  stato
di  emergenza  epidemiologica  da  COVID-19»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «e fino al 31 dicembre 2022»; 
    b)  al  comma  1-sexies,  il  primo  periodo  e'  sostituito  dal
seguente: «A decorrere dal 10 marzo 2022 e fino al 31 dicembre  2022,
e' consentito altresi' l'accesso dei visitatori ai reparti di degenza
delle strutture ospedaliere secondo le  modalita'  di  cui  ai  commi
1-bis e 1-ter.». 
                               Art. 8 
 
                         Obblighi vaccinali 
 
  1.  All'articolo  4  del  decreto-legge  1°  aprile  2021,  n.  44,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28  maggio  2021,  n.  76,
riguardante gli obblighi vaccinali per gli esercenti  le  professioni
sanitarie e gli operatori di interesse sanitario, sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le parole «Al fine di tutelare la salute pubblica»
sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2022, al fine di
tutelare la salute pubblica»; 
    b) al comma 5: 
      1) al primo periodo, le parole «non oltre  il  termine  di  sei
mesi  a  decorrere  dal  15  dicembre  2021»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «non oltre il 31 dicembre 2022»; 
      2) dopo il terzo periodo, sono aggiunti i seguenti: «In caso di
intervenuta  guarigione   l'Ordine   professionale   territorialmente
competente,  su  istanza  dell'interessato,  dispone  la   cessazione
temporanea della sospensione, sino alla scadenza del termine  in  cui
la vaccinazione e' differita in base alle indicazioni contenute nelle
circolari  del  Ministero  della  salute.  La  sospensione   riprende
efficacia automaticamente qualora  l'interessato  ometta  di  inviare
all'Ordine professionale il certificato di vaccinazione entro  e  non
oltre  tre  giorni   dalla   scadenza   del   predetto   termine   di
differimento.»; 
    c) al comma 6, le parole «alla scadenza del termine di sei mesi a
decorrere dal 15 dicembre 2021» sono sostituite dalle  seguenti:  «al
31 dicembre 2022». 
  2. All'articolo 4-bis del decreto-legge  1°  aprile  2021,  n.  44,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76,  in
materia di obblighi vaccinali per i lavoratori impiegati in strutture
residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie, al comma 1, dopo
le parole «Dal 10 ottobre 2021» sono inserite le seguenti: «e fino al
31 dicembre 2022». 
  3. All'articolo 4-ter del decreto-legge  1°  aprile  2021,  n.  44,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76,  in
materia  di  obblighi   vaccinali,   sono   apportate   le   seguenti
modificazioni: 
    a) al comma 1: 
      1) nell'alinea, dopo le parole  «Dal  15  dicembre  2021»  sono
inserite le seguenti: «e fino al 31 dicembre 2022»; 
      2) le lettere a), b) e d) sono abrogate; 
    b) il comma 1-bis e' abrogato; 
    c) il comma 2 e' sostituito dal  seguente:  «2.  La  vaccinazione
costituisce requisito essenziale per lo svolgimento  delle  attivita'
lavorative  dei  soggetti  obbligati  ai  sensi  del   comma   1.   I
responsabili delle strutture in cui presta servizio il  personale  di
cui al comma 1 assicurano il rispetto dell'obbligo di cui al medesimo
comma 1. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, commi  2
e 7.»; 
    d) al comma 3, ultimo periodo, le parole «15 giugno  2022.»  sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022. In caso di  intervenuta
guarigione si applica la disposizione dell'articolo 4 comma 5.»; 
    e) il comma 4 e' abrogato; 
    f) la rubrica e' sostituita dalla  seguente:  «Obbligo  vaccinale
per il personale  delle  strutture  di  cui  all'articolo  8-ter  del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502». 
  4. Dopo l'articolo 4-ter del decreto-legge 1° aprile 2021,  n.  44,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28  maggio  2021,  n.  76,
sono inseriti i seguenti: 
  «Art. 4-ter.1 (Obbligo vaccinale per il personale della scuola, del
comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, della polizia locale,
degli organismi di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124, dell'Agenzia
per la cybersicurezza nazionale, degli istituti  penitenziari,  delle
universita', delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale
e coreutica e degli istituti tecnici  superiori,  nonche'  dei  Corpi
forestali delle regioni a statuto speciale). - 1. Fino al  15  giugno
2022,  l'obbligo  vaccinale  per  la  prevenzione  dell'infezione  da
SARS-CoV-2  di  cui  all'articolo  3-ter,  da  adempiersi,   per   la
somministrazione della dose di richiamo, entro i termini di validita'
delle certificazioni verdi COVID-19 previsti dall'articolo  9,  comma
3,  del  decreto-legge  22  aprile  2021,  n.  52,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n.  87,  si  applica  alle
seguenti categorie: 
    a) personale scolastico  del  sistema  nazionale  di  istruzione,
delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per  l'infanzia  di
cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dei
centri  provinciali  per  l'istruzione  degli  adulti,  dei   sistemi
regionali di istruzione e  formazione  professionale  e  dei  sistemi
regionali che  realizzano  i  percorsi  di  istruzione  e  formazione
tecnica  superiore,  fermo  restando  quanto  previsto  dall'articolo
4-ter.2; 
    b) personale del comparto  della  difesa,  sicurezza  e  soccorso
pubblico, della polizia locale, nonche' degli organismi di  cui  agli
articoli 4, 6 e 7 della legge 3 agosto  2007,  n.  124,  e  personale
dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, di cui all'articolo  12
del  decreto-legge  14  giugno   2021,   n.   82,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109; 
    c) personale che svolge a qualsiasi titolo la  propria  attivita'
lavorativa    alle    dirette     dipendenze     del     Dipartimento
dell'amministrazione  penitenziaria  o  del   Dipartimento   per   la
giustizia  minorile  e  di  comunita',  all'interno  degli   istituti
penitenziari per adulti e minori; 
    d)  personale  delle  universita',  delle  istituzioni  di   alta
formazione artistica, musicale e coreutica e degli  istituti  tecnici
superiori, nonche' al personale dei Corpi forestali delle  regioni  a
statuto speciale. 
  2. L'obbligo di cui al comma 1 non sussiste in  caso  di  accertato
pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche
documentate,  attestate  dal  proprio  medico  curante  di   medicina
generale ovvero dal medico vaccinatore, nel rispetto delle  circolari
del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione
anti SARS-CoV-2, in tali casi la vaccinazione puo'  essere  omessa  o
differita. 
  Art.  4-ter.2  (Obbligo  vaccinale  per  il  personale  docente  ed
educativo della scuola). - 1. Dal 15 dicembre 2021 al 15 giugno 2022,
l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione  da  SARS-CoV-2
di cui all'articolo 3-ter, da  adempiersi,  per  la  somministrazione
della  dose  di  richiamo,  entro  i  termini  di   validita'   delle
certificazioni verdi COVID-19 previsti dall'articolo 9, comma 3,  del
decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 17 giugno 2021, n. 87,  si  applica  anche  al  personale
docente ed educativo  del  sistema  nazionale  di  istruzione,  delle
scuole non paritarie, dei servizi educativi  per  l'infanzia  di  cui
all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile  2017,  n.  65,  dei
centri  provinciali  per  l'istruzione  degli  adulti,  dei   sistemi
regionali di istruzione e  formazione  professionale  e  dei  sistemi
regionali che  realizzano  i  percorsi  di  istruzione  e  formazione
tecnica superiore. 
  2.  La  vaccinazione  costituisce  requisito  essenziale   per   lo
svolgimento delle attivita' didattiche a contatto con gli  alunni  da
parte dei soggetti obbligati  ai  sensi  del  comma  1.  I  dirigenti
scolastici e i responsabili delle istituzioni  di  cui  al  comma  1,
assicurano il rispetto dell'obbligo di cui al medesimo comma 1. 
  3.  I  soggetti  di  cui  al  comma  2  verificano   immediatamente
l'adempimento dell'obbligo vaccinale di cui al comma 1 acquisendo  le
informazioni necessarie anche secondo le modalita'  definite  con  il
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo
9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. Nei casi in cui non
risulti l'effettuazione  della  vaccinazione  anti  SARS-CoV-2  o  la
presentazione  della  richiesta  di  vaccinazione   nelle   modalita'
stabilite nell'ambito della campagna vaccinale in atto, i soggetti di
cui al comma 2 invitano, senza  indugio,  l'interessato  a  produrre,
entro cinque giorni dalla ricezione  dell'invito,  la  documentazione
comprovante l'effettuazione della vaccinazione oppure  l'attestazione
relativa all'omissione  o  al  differimento  della  stessa  ai  sensi
dell'articolo 4, comma 2, ovvero la presentazione della richiesta  di
vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti  giorni
dalla  ricezione  dell'invito,   o   comunque   l'insussistenza   dei
presupposti per l'obbligo vaccinale di cui al comma  1.  In  caso  di
presentazione  di   documentazione   attestante   la   richiesta   di
vaccinazione, i soggetti di cui al comma 2 invitano  l'interessato  a
trasmettere immediatamente e comunque  non  oltre  tre  giorni  dalla
somministrazione,   la   certificazione   attestante    l'adempimento
dell'obbligo  vaccinale.  In  caso  di  mancata  presentazione  della
documentazione di cui al secondo e terzo periodo i soggetti di cui al
comma 2 accertano l'inosservanza dell'obbligo vaccinale  e  ne  danno
immediata   comunicazione   scritta   all'interessato.   L'atto    di
accertamento dell'inadempimento impone  al  dirigente  scolastico  di
utilizzare il docente inadempiente  in  attivita'  di  supporto  alla
istituzione scolastica. 
  4. I dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni di cui
al comma 1, provvedono, dal 1° aprile  2022  fino  al  termine  delle
lezioni  dell'anno  scolastico  2021/2022,  alla   sostituzione   del
personale docente e educativo non vaccinato  mediante  l'attribuzione
di contratti a tempo determinato che  si  risolvono  di  diritto  nel
momento in cui i soggetti sostituiti,  avendo  adempiuto  all'obbligo
vaccinale, riacquistano il diritto di svolgere l'attivita' didattica. 
  5.  Agli  oneri  derivanti  dal  presente  articolo  pari  a   euro
29.207.391 per l'anno 2022 si provvede, quanto a 15.000.000 di  euro,
mediante corrispondente riduzione del fondo di  cui  all'articolo  1,
comma 200, della  legge  23  dicembre  2014,  n.  190,  e,  quanto  a
14.207.391     euro,      mediante      corrispondente      riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 592,  della
legge 27 dicembre 2017, n. 205. 
  6. Ai fini dell'immediata  attuazione  del  presente  articolo,  il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato  ad  apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
  5. All'articolo 4-quater del decreto-legge 1° aprile 2021,  n.  44,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28  maggio  2021,  n.  76,
riguardante     l'estensione     dell'obbligo     vaccinale      agli
ultracinquantenni, al comma 1, le parole «e 4-ter,»  sono  sostituite
dalle seguenti: «, 4-ter, 4-ter.1 e 4-ter.2». 
  6. L'articolo 4-quinquies del decreto-legge 1° aprile 2021, n.  44,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76,  e'
sostituito dal seguente: 
  «Art. 4-quinquies (Impiego delle certificazioni verdi COVID-19  nei
luoghi di lavoro per coloro che sono soggetti  all'obbligo  vaccinale
ai sensi degli articoli 4-ter.1, 4-ter.2  e  4-quater).  -  1.  Fermi
restando gli obblighi vaccinali e il relativo regime sanzionatori  di
cui all'articolo 4-sexies, i soggetti di cui agli  articoli  4-ter.1,
4-ter.2, comma 3, ultimo periodo, e 4-quater, fino al 30 aprile 2022,
per l'accesso ai luoghi di lavoro, devono possedere e, su  richiesta,
esibire una delle  certificazioni  verdi  COVID-19  da  vaccinazione,
guarigione o test, cosiddetto green pass base di cui all'articolo  9,
comma 1, lettera a-bis, del decreto-legge  22  aprile  2021,  n.  52,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.  Si
applicano le disposizioni di  cui  agli  articoli  9-ter.1,  9-ter.2,
9-quinquies,  9-sexies,   9-septies,   9-octies,   e   9-novies   del
decreto-legge n. 52 del 2021.». 
  7. All'articolo 4-sexies del decreto-legge 1° aprile 2021,  n.  44,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76,  in
materia di sanzioni  pecuniarie,  al  comma  1,  le  parole  «di  cui
all'articolo 4-quater» sono sostituite dalle seguenti: «di  cui  agli
articoli 4-ter.1, 4-ter.2 e 4-quater». 
  8.  Al  decreto-legge  22  aprile  2021,  n.  52,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 9-ter.1, comma 1, le parole «dall'articolo 4-ter,
comma 1, lettera a)» sono sostituite dalle  seguenti:  «dall'articolo
4-ter.2»; 
    b) all'articolo 9-ter.2, comma 1, l'ultimo periodo e' soppresso; 
    c) all'articolo 9-quinquies, comma 1, le  parole  «,  4-quater  e
4-quinquies» sono sostituite dalle seguenti: «e 4-ter.2»; 
    d) all'articolo 9-sexies,  comma  1,  le  parole  «,  4-quater  e
4-quinquies» sono sostituite dalle seguenti: «e 4-ter.2»; 
    e) all'articolo 9-septies, comma  1,  le  parole  «,  4-quater  e
4-quinquies» sono sostituite dalle seguenti: «e 4-ter.2». 
                               Art. 9 
 
Nuove modalita' di gestione dei casi di positivita' all'infezione  da
  SARSCoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo 
  1.  L'articolo  3  del  decreto-legge  22  aprile  2021,   n.   52,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n.  87,  a
decorrere dal 1° aprile 2022, e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 3  (Disposizioni  per  il  sistema  educativo,  scolastico  e
formativo, ivi compresa modalita' di gestione dei casi di positivita'
all'infezione da SARS-CoV-2). - 1. A decorrere dal  1°  aprile  2022,
fino alla conclusione dell'anno scolastico 2021-2022, ferma  restando
per   il   personale    scolastico    l'applicazione    del    regime
dell'autosorveglianza  di  cui  all'articolo  10-ter   del   presente
decreto, nella gestione dei contatti stretti tra gli alunni a seguito
della positivita' all'infezione da SARS-CoV-2 nel sistema  educativo,
scolastico e formativo, ivi compresi le scuole paritarie e quelle non
paritarie nonche' i centri provinciali per l'istruzione degli adulti,
si applicano le misure di  cui  ai  commi  2  e  3.  Resta  fermo  lo
svolgimento in presenza delle attivita' educative e didattiche  e  la
possibilita' di svolgere uscite didattiche e  viaggi  di  istruzione,
ivi   compresa   la   partecipazione   a   manifestazioni   sportive.
All'attuazione del presente comma si provvede con le  risorse  umane,
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.» 
  2. Nelle istituzioni del  sistema  integrato  di  educazione  e  di
istruzione di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 13
aprile 2017, n. 65, in presenza di almeno quattro casi di positivita'
tra i bambini e gli alunni presenti nella sezione  o  gruppo  classe,
l'attivita' educativa e didattica prosegue in presenza per tutti e  i
docenti e gli educatori nonche' gli alunni che abbiano superato i sei
anni di  eta'  utilizzano  i  dispositivi  di  protezione  delle  vie
respiratorie di tipo FFP2 per dieci giorni dall'ultimo  contatto  con
un soggetto positivo al COVID-19. Alla prima comparsa dei sintomi  e,
se  ancora  sintomatici,  al  quinto  giorno  successivo   all'ultimo
contatto, va effettuato un test antigenico rapido o molecolare, anche
in centri privati abilitati, o un test  antigenico  autosomministrato
per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2. In questo  ultimo  caso,
l'esito negativo del test e' attestato con una autocertificazione. 
  3. Nelle scuole primarie  di  cui  all'articolo  4,  comma  2,  del
decreto  legislativo  19  febbraio  2004,  n.  59,  e  nelle   scuole
secondarie di primo grado di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto
legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, nonche' nelle scuole  secondarie
di  secondo  grado  e  nel  sistema  di   istruzione   e   formazione
professionale di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo
17 ottobre 2005, n. 226,  in  presenza  di  almeno  quattro  casi  di
positivita' tra gli alunni presenti in classe, l'attivita'  didattica
prosegue per tutti in  presenza  con  l'utilizzo  di  dispositivi  di
protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e
degli alunni che abbiano superato i sei anni di eta' per dieci giorni
dall'ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19. Alla prima
comparsa dei sintomi e,  se  ancora  sintomatici,  al  quinto  giorno
successivo all'ultimo contatto,  va  effettuato  un  test  antigenico
rapido o molecolare, anche in centri privati  abilitati,  o  un  test
antigenico  autosomministrato  per   la   rilevazione   dell'antigene
SARS-CoV-2. In questo ultimo  caso,  l'esito  negativo  del  test  e'
attestato con una autocertificazione. 
  4. Gli alunni delle scuole primarie , delle  scuole  secondarie  di
primo e secondo grado  e  del  sistema  di  istruzione  e  formazione
professionale in isolamento ai sensi dell'articolo 10-ter in  seguito
all'infezione da SARS-CoV-2, possono seguire  l'attivita'  scolastica
nella modalita' della didattica digitale integrata su richiesta della
famiglia o dello studente, se maggiorenne, accompagnata da  specifica
certificazione medica attestante le condizioni di salute  dell'alunno
medesimo e la piena compatibilita' delle stesse con la partecipazione
alla didattica digitale integrata.  La  riammissione  in  classe  dei
suddetti alunni e'  subordinata  alla  sola  dimostrazione  di  avere
effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo,
anche in centri privati a cio' abilitati. 
  5. Fino alla  conclusione  dell'anno  scolastico  2021-2022,  nelle
istituzioni e nelle scuole di cui al presente articolo nonche'  negli
istituti tecnici  superiori  continuano  ad  applicarsi  le  seguenti
misure di sicurezza: 
    a) e' fatto obbligo di utilizzo  dei  dispositivi  di  protezione
delle vie respiratorie di tipo chirurgico, o  di  maggiore  efficacia
protettiva, fatta eccezione per i bambini sino a sei  anni  di  eta',
per i soggetti con patologie o disabilita'  incompatibili  con  l'uso
dei  predetti  dispositivi  e  per  lo  svolgimento  delle  attivita'
sportive; 
    b) e' raccomandato il  rispetto  di  una  distanza  di  sicurezza
interpersonale  di  almeno  un  metro   salvo   che   le   condizioni
strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano; 
    c) resta fermo, in ogni caso, il divieto di accedere o  permanere
nei locali scolastici se positivi all'infezione da SARS-CoV-2 o se si
presenta  una  sintomatologia  respiratoria  e  temperatura  corporea
superiore a 37,5°.». 
  2. L'articolo 3-sexies del decreto-legge  7  gennaio  2022,  n.  1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2022,  n.  18,  e'
abrogato a decorrere dal 1° aprile 2022 e le misure adottate ai sensi
del citato  articolo  3-sexies  sono  ridefinite  in  funzione  della
presente disposizione. 
  3. Il comma 3-ter dell'articolo 87 del decreto-legge 17 marzo 2020,
n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2002,  n.
27,  e'  sostituito  dal  seguente:  «3-ter.  La  valutazione   degli
apprendimenti, periodica e finale, oggetto  dell'attivita'  didattica
svolta in presenza  o  a  distanza  nell'anno  scolastico  2021/2022,
produce  gli  stessi  effetti  delle  attivita'   previste   per   le
istituzioni scolastiche del primo ciclo dal  decreto  legislativo  13
aprile 2017, n. 62, e per  le  istituzioni  scolastiche  del  secondo
ciclo  dall'articolo  4  del  regolamento  di  cui  al  decreto   del
Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n.  122,  e  dal  decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 62.». 
                               Art. 10 
 
       Proroga dei termini correlati alla pandemia da COVID-19 
 
  1.  I  termini  previsti  dalle  disposizioni  legislative  di  cui
all'allegato A sono prorogati fino al 31 dicembre 2022 e le  relative
disposizioni vengono attuate nei  limiti  delle  risorse  disponibili
autorizzate a legislazione vigente. 
  2.  I  termini  previsti  dalle  disposizioni  legislative  di  cui
all'allegato B sono  prorogati  al  30  giugno  2022  e  le  relative
disposizioni vengono attuate nei  limiti  delle  risorse  disponibili
autorizzate a legislazione vigente. 
  3. Fino al 30 aprile 2022 continuano ad applicarsi alle istituzioni
universitarie,  alle  Istituzioni  di  alta   formazione   artistica,
musicale e coreutica, nonche' alle attivita' delle altre  istituzioni
di alta formazione collegate alle universita', le disposizioni di cui
all'articolo 1, comma 2, lettere a), b) e  c),  del  decreto-legge  6
agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  24
settembre 2021, n. 133. 
  4. Le disposizioni di cui agli articoli 259, commi da 2 a 5, e 260,
commi da 2 a 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,  continuano  ad
applicarsi fino al 30 giugno 2022 ai concorsi indetti e gia' in  atto
nonche' ai corsi in atto alla data del 31 marzo 2022. 
  5. Le aree sanitarie temporanee,  gia'  attivate  dalle  regioni  e
dalle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo
4, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.  27,  per  la  gestione
dell'emergenza COVID-19  possono  continuare  ad  operare,  anche  in
deroga ai requisiti autorizzativi e di  accreditamento,  fino  al  31
dicembre 2022. 
                               Art. 11 
 
                        Sanzioni e controlli 
 
  1. All'articolo  13  del  decreto-legge  22  aprile  2021,  n.  52,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n.  87,  a
decorrere  dal  1°   aprile   2022   sono   apportate   le   seguenti
modificazioni: 
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1. La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 9,  commi
9-bis e 9-ter, 9-bis, 9-bis.1, 10-ter  comma  2,  10-quater,  nonche'
delle ordinanze di cui all'articolo 10-bis, comma 1, lettera  b),  e'
sanzionata ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo  2020,
n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020,  n.
35. Dopo due violazioni delle disposizioni  di  cui  al  comma  9-ter
dell'articolo  9,  al  comma  4  dell'articolo  9-bis,  al  comma   3
dell'articolo 9-bis.1 e al comma 7, dell'articolo 10-quater, commesse
in giornate diverse, si applica, a partire dalla terza violazione, la
sanzione amministrativa accessoria della  chiusura  dell'esercizio  o
dell'attivita' da uno a  dieci  giorni.  Dopo  una  violazione  delle
disposizioni di cui all'articolo 9-bis.1, comma 1, lettere f)  e  g),
in relazione al possesso di una delle certificazioni  verdi  COVID-19
da vaccinazione o guarigione, cosiddetto green  pass  rafforzato,  si
applica, a partire dalla seconda  violazione,  commessa  in  giornata
diversa, la sanzione amministrativa accessoria della chiusura da  uno
a dieci giorni.»; 
    b) dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente: 
  «2-bis. Salvo che il fatto  costituisca  reato  punibile  ai  sensi
dell'articolo 452 del codice penale o comunque piu' grave  reato,  la
violazione della misura di  cui  all'articolo  10-ter,  comma  1,  e'
punita ai sensi dell'articolo 260 del regio decreto 27  luglio  1934,
n. 1265.». 
  2. L'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e l'articolo  2
del  decreto-legge  16  maggio   2020,   n.   33,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge  14  luglio  2020,  n.  74,  continuano  a
trovare applicazione nei casi in cui disposizioni vigenti facciano ad
essi espresso rinvio. 
                               Art. 12 
 
Disposizioni  in  materia  di  proroga  delle  Unita'   speciali   di
  continuita' assistenziale  e  di  contratti  in  favore  di  medici
  specializzandi 
  1. All'articolo 4-bis del  decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,  il
comma 4 e' abrogato. 
  2. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1,  comma  295,  della
legge 30 dicembre 2021, n. 234. 
  3. All'articolo 2-bis,  comma  1,  lettera  a),  terzo  periodo,  e
all'articolo 2-ter, comma 5, quarto  periodo,  del  decreto-legge  17
marzo 2020, n. 18, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  24
aprile 2020, n. 27, le parole «esclusivamente  durante  lo  stato  di
emergenza» sono soppresse. 
                               Art. 13 
 
Raccolta di dati per la sorveglianza integrata del SARS-CoV-2  e  per
  il monitoraggio della situazione epidemiologica e delle  condizioni
  di adeguatezza dei sistemi sanitari regionali 
  1. Per continuare a  garantire  la  sorveglianza  epidemiologica  e
microbiologica del SARS-CoV-2 sulla base degli indirizzi forniti  dal
Ministero della salute, anche  dopo  il  31  marzo  2022,  l'Istituto
superiore di sanita' gestisce la specifica  piattaforma  dati  a  tal
fine gia' istituita presso il medesimo Istituto con  l'ordinanza  del
Capo del Dipartimento della protezione civile 27  febbraio  2020,  n.
640, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 28 febbraio  2020,
che le regioni e le province autonome di Trento  e  di  Bolzano  sono
tenute ad  alimentare  con  i  dati  sui  casi,  acquisiti  ai  sensi
dell'articolo 1, commi 1-bis e 1-ter, del decreto-legge 2020, n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17  luglio  2020,  n.  77,
nonche' ai sensi dell'articolo 34-bis  del  decreto-legge  25  maggio
2021, n. 73, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  23  luglio
2021, n. 106, e secondo le modalita' indicate dal predetto  Istituto,
adottando misure tecniche  e  organizzative  idonee  a  tutelarne  la
riservatezza e la sicurezza. I dati raccolti ai  sensi  del  presente
comma sono  comunicati  tempestivamente  dall'Istituto  superiore  di
sanita'  al  Ministero  della  salute,  secondo   le   modalita'   da
quest'ultimo  stabilite  e,  in  forma  aggregata,   sono   messi   a
disposizione delle regioni e delle province autonome. 
  2.  Ai  fini  del   monitoraggio   delle   risposte   immunologiche
all'infezione  e  ai  vaccini  somministrati   per   la   prevenzione
dell'infezione  da  SARS-CoV-2  da  svolgersi  nel   rispetto   delle
modalita' concordate con il Ministero della salute, anche dopo il  31
marzo 2022, quest'ultimo trasmette all'Istituto superiore di  sanita'
in interoperabilita' con la piattaforma di cui al  comma  1,  i  dati
individuali relativi ai  soggetti  cui  sono  somministrate  dosi  di
vaccino anti SARS-CoV-2 contenuti nell'Anagrafe nazionale vaccini, ai
sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto-legge 14 gennaio 2021, n.
2, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29. 
  3. Anche dopo il 31 marzo  2022,  ai  sensi  dell'articolo  19  del
decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni,
dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, il  sistema  Tessera  sanitaria
trasmette alla piattaforma di cui al comma 1 il  numero  dei  tamponi
antigenici rapidi effettuati, aggregati per tipologia  di  assistito,
con l'indicazione degli esiti, positivi o negativi, per la successiva
trasmissione al Ministero della  salute,  ai  fini  dell'espletamento
delle relative funzioni in materia di prevenzione e  controllo  delle
malattie infettive e, in particolare, del COVID-19. 
  4. I dati personali raccolti mediante  la  piattaforma  di  cui  al
comma 1 sono trattati dai soggetti indicati  dal  presente  articolo,
per lo svolgimento dei rispettivi compiti istituzionali,  per  motivi
di interesse pubblico nel settore della sanita' pubblica,  nonche'  a
fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca  scientifica
o storica o ai fini statistici, ai sensi dell'articolo  9,  paragrafo
2, lettere i) e j), del regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016,
adottando le misure tecniche ed organizzative idonee ad assicurare la
riservatezza e la sicurezza del dato, nel rispetto delle disposizioni
vigenti in materia di protezione dei dati personali. 
  5. Allo scopo di  garantire  la  collaborazione  scientifica  e  di
sanita' pubblica epidemiologica internazionale, i dati raccolti dalla
piattaforma di cui al comma 1, appositamente pseudonimizzati, possono
essere   condivisi,   per   il    perseguimento    delle    finalita'
internazionalmente   riconosciute,   con   gli   specifici   database
dell'Organizzazione mondiale della sanita' e del Centro  europeo  per
la prevenzione e il controllo delle malattie. 
  6. Al fine di assicurare l'ottimale svolgimento delle  funzioni  di
ricerca,   controllo,   consulenza,    regolazione    e    formazione
dell'Istituto superiore di sanita', anche  mediante  lo  sviluppo  di
nuovi modelli interpretativi dei dati  sanitari,  i  trattamenti  dei
dati raccolti con la piattaforma di cui al comma  1,  sulla  base  di
specifica e motivata richiesta al medesimo Istituto, previa  apposita
pseudonimizzazione e adottando le misure  tecniche  ed  organizzative
idonee ad assicurare la riservatezza e la sicurezza del dato, possono
essere effettuati dai centri di competenza nell'ambito scientifico  e
di ricerca, nonche' da enti di particolare rilevanza scientifica,  di
livello nazionale e internazionale, e da  pubbliche  amministrazioni,
che a tale scopo assumono la qualita' di responsabili del trattamento
ai sensi dell'articolo 28 del regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile
2016. 
  7. Per garantire lo svolgimento in condizioni  di  sicurezza  delle
attivita' economiche, produttive e sociali, le regioni e le  province
autonome di Trento e di Bolzano monitorano  con  cadenza  giornaliera
l'andamento  della  situazione   epidemiologica   determinata   dalla
diffusione del SARS-CoV-2 nei propri territori e, in relazione a tale
andamento,  le  condizioni  di  adeguatezza  del  sistema   sanitario
regionale. Ai fini di cui al primo periodo, dopo il 31 marzo 2022, le
regioni e le province autonome di Trento e di  Bolzano  raccolgono  i
dati secondo i criteri indicati con specifica circolare del Ministero
della salute e  li  comunicano  quotidianamente  al  Ministero  della
salute e all'Istituto superiore di sanita'. 
  8. L'Istituto superiore  di  sanita',  le  regioni  e  le  province
autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  e  il  Ministero  della  salute
provvedono agli adempimenti  di  cui  al  presente  articolo  con  le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili  a  legislazione
vigente. 
                               Art. 14 
 
                             Abrogazioni 
 
  1.  Al  decreto-legge  22  aprile  2021,  n.  52,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, gli articoli 1,  2,
2-ter, 3-bis, 4, 4-bis, 5, 5-bis,  6,  6-bis,  7,  8,  8-bis,  8-ter,
9-quater.1 sono abrogati a decorrere dal 1° aprile 2022. 
                               Art. 15 
 
                          Entrata in vigore 
 
  1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 24 marzo 2022 
 
                             MATTARELLA 
 
                                  Draghi,  Presidente  del  Consiglio
                                  dei ministri 
 
                                  Speranza, Ministro della salute 
 
                                  Bianchi, Ministro dell'istruzione 
 
                                  Guerini, Ministro della difesa 
 
                                  Franco,  Ministro  dell'economia  e
                                  delle finanze 
Visto, il Guardasigilli: Cartabia 
                                                           Allegato A 
    

                                                        (articolo 10)
+---+---------------------------------------------------------------+
|   |Articolo 2-bis, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.   |
|   |18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, |
|1. |n. 27                                                          |
|   |Conferimento di incarichi temporanei a laureati in medicina e  |
|   |chirurgia da parte delle aziende e degli enti del Servizio     |
|   |sanitario nazionale                                            |
+---+---------------------------------------------------------------+
|   |Articolo 12, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,  |
|   |convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.  |
|2. |27                                                             |
|   |Trattenimento in servizio dei dirigenti medici e sanitari e del|
|   |personale sanitario                                            |
+---+---------------------------------------------------------------+
|   |Articolo 17-bis, commi 1 e 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, |
|   |n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile    |
|3. |2020, n. 27                                                    |
|   |Disposizioni sul trattamento dei dati personali nel contesto   |
|   |pandemico da COVID-19                                          |
+---+---------------------------------------------------------------+
|   |Articolo 3, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22,   |
|4. |convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41|
|   |Misure urgenti per la tempestiva adozione dei provvedimenti del|
|   |Ministero dell'istruzione                                      |
+---+---------------------------------------------------------------+
|   |Articolo 3-quater del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, |
|   |convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 2021, n.|
|5. |165                                                            |
|   |Temporaneo superamento di alcune incompatibilita' per gli      |
|   |operatori delle professioni sanitarie                          |
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                                                           Allegato B 
    

                                                        (articolo 10)
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|   |Articolo 83, commi 1, 2 e 3 del decreto-legge 19 maggio 2020,  |
|   |n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio    |
|1. |2020, n. 77                                                    |
|   |Sorveglianza sanitaria lavoratori maggiormente esposti a       |
|   |rischio di contagio                                            |
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|   |Articolo 90, commi 3 e 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. |
|   |34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, |
|2. |n. 77                                                          |
|   |Disposizioni in materia di lavoro agile per i lavoratori del   |
|   |settore privato                                                |
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|   |Articolo 2-bis, comma 5, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,   |
|   |convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.  |
|   |27                                                             |
|3. |Conferimento di incarichi di lavoro autonomo, anche di         |
|   |collaborazione coordinata e continuativa, a dirigenti medici,  |
|   |veterinari e sanitari nonche' al personale del ruolo sanitario |
|   |del comparto sanita', collocati in quiescenza, nonche' agli    |
|   |operatori socio-sanitari collocati in quiescenza               |
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