Telefono e posta elettronica
Aggiornato al: 17/07/2024
Art. 13 c 1, lett d
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi:
- d) all'elenco dei numeri di telefono nonché delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle diposta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali.